Diritto di cumulo

cumulo, lavoro, pensione

Per quali categorie di pensionati verrà abolito il divieto di cumulo tra pensione e lavoro?
Dal 1° gennaio 2009 sarà abolito il divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro. La novità è stata introdotta dai recenti provvedimenti varati dal governo nell’ambito della manovra d’inizio estate. Della piena cumulabilità beneficeranno i pensionati vecchi e nuovi con trattamenti di anzianità, soggetti oggi a trattenuta, e coloro che hanno pensioni liquidate con il sistema contributivo. Il divieto di cumulo resta per i pensionati vedovi e invalidi per i quali, se hanno redditi superiori a determinati limiti, continuano ad applicarsi le restrizioni previste dalla riforma Dini del 1995. Nessuna novità per le pensioni di vecchiaia retributive (almeno 20 anni di versamenti), esenti da tempo da qualsiasi trattenuta. Cambia tutto, invece, per i pensionati di anzianità. Finora sfuggivano al divieto di cumulo soltanto coloro che avevano acquisito il diritto con 40 anni di contributi o con almeno 37 anni di versamenti e 58 di età. Tutti gli altri perdevano tutta la pensione se si rioccupavano come dipendenti mentre, se svolgevano un’attività autonoma, erano soggetti a una trattenuta parziale pari al minor importo tra il 30 per cento della quota eccedente il trattamento minimo (443,12 euro al mese nel 2008) e il 30 per cento del reddito conseguito. A fare il calcolo ci pensava l’Inps che tratteneva l’importo più favorevole per il pensionato. Con l’abolizione del divieto di cumulo i pensionati di anzianità potranno contare dal 1° gennaio 2009 su un maggior reddito, tanto più elevato quanto più alti sono i guadagni e l’importo della rendita: chi ha una pensione di 20mila euro e un reddito di lavoro autonomo di 10mila recupera qualcosa come 3mila euro l’anno. Chi si rioccupa come dipendente potrà contare sull’intera pensione che con le regole attuali viene interamente trattenuta. Saranno liberate dalla trattenuta per divieto di cumulo anche le pensioni contributive, oggi fortemente penalizzate rispetto a quelle retributive di anzianità e vecchiaia. Le pensioni contributive vecchie e nuove diventeranno interamente cumulabili con qualsiasi reddito di lavoro se acquisite con 40 anni di contributi o al compimento dell’età pensionabile. Nessuna trattenuta sarà applicata anche prima di tale età se il soggetto ha raggiunto il diritto alla pensione con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 247/2007 sul welfare (ad esempio 58 anni di età e 35 di versamenti entro il 30 giugno 2009).
LiberEtà: e-mail: redazione@libereta.it

PAROLE CHIAVE: pensione lavoro cumulo