L’Antitrust comincia a sanzionare

Per l’Authority un ruolo fondamentale nella tutela del consumatore

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Il caso della recente sanzione che l’Antitrust ha inflitto a noti prodotti di due grandi aziende entrambi pensati per combattere il colesterolo è estremamente significativo. In sostanza ciò che è stato contestato non sono le caratteristiche del prodotto stesso, ma la comunicazione che è stata fatta, ritenuta “omissiva e fuorviante”. Nelle motivazioni dell’Antitrust si legge infatti che “l’efficacia limitata e parziale del prodotto quale rimedio ausiliare e integrativo della dieta rispetto alla problematica evidenziata (quella del colesterolo ndr) non viene sufficientemente evidenziata”. Dunque, e questo è bene che tutti i consumatori lo tengano presente, prodotti che da soli risolvono un problema non c’e n’è.

Ci sono solo prodotti che possono contribuire a migliorare le cose, nel quadro di una più ampia strategia che spesso deve coinvolgere il controllo medico. Non a caso l’Antitrust fonda il suo pronunciamento anche su pareri dell’Istituto superiore di sanità. Così come è da ricordare che, la causa cui si è fatto riferimento, è stata aperta proprio da una segnalazione dell’Agenzia italiana del farmaco.

Ma interessante è anche segnalare che una delle ditte sanzionate dall’Antitrust ha avuto approvato dall’Efsa, lAutorità eropea per la sicureza alimentare, il dossier scientifico su un analogo prodotto (venduto in Regno Unito, Olanda e Svezia e sempre con steroli vegetali) che aiuta a ridurre il colesterolo nel sangue.

Tornando allo scenario che si apre con il nuovo regolamento europeo sui claims è importante sottolineare come, a fronte del fatto che questo regolamento non fissa sanzioni ma ne affida la definizione ai singoli paesi, a interpretare il ruolo di arbitro che fischia i falli di gioco sia già da ora, almeno per l’Italia, l’Autorità antitrust.

Come ha spiegato l’avvocato Chiara Marinuzzi, intervenendo a un seminario su questo tema (a Modena nell’ambito di una rassegna sulla sicurezza alimentare), “l’Autorità, partendo dai contenuti del regolamento europeo, utilizza le sanzioni previste dalla normativa sulla pubblicità ingannevole. Dunque è chiaro che, visti anche i poteri ispettivi che la stessa Autorità antitrust si vede attribuiti, oltre che per la possibilità di dare sanzioni economiche, qui starà il punto di vero controllo per quanto riguarda il nostro paese”.


QUANDO SI PUO' DIRE CHE...
regole chiare per le informa zioni nutrizionali

Uno degli aspetti su cui la nuova normativa ha già definito con precisione e senza possibilità di fraintendimenti le regole è quello relativo alle indicazioni nutrizionali dei prodotti. Vi forniamo qui un elenco delle più importanti di queste indicazioni e dei requisiti che deve avere un prodotto per poter usufruire dell’indicazione in questione proprio in base a quanto stabilisce il Regolamento UE 1924/2006:

• A BASSO CONTENUTO CALORICO L’indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi.
• A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L’indicazione è consentita solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30%, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell’alimento.
• SENZ A CALORIE L’indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7 kJ)/dose unitaria equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino).
A BASSO CONTENUTO DI GRASSI L’indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).
SENZA GRASSI L’indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono tuttavia proibite.
• A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI L’indicazione è consentita solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10% dell’apporto energetico. • SENZA GRASSI SATURI L’indicazione è consentita solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml.
• A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI L’indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.
• SENZA ZUCCHERI L’indicazione che un alimento è senza zuccheri è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.
• SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI L’indicazione che all’alimento non sono stati aggiunti zuccheri è consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: «CONTIENE NATU RALMENTE ZU CCHE RI».
• A BASSO CONTENUTO DI SODIO /SALE L’indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE , questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.
• A BASSISSI MO CONTENUTO DI SODIO /SALE L’indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.
• SENZA SODIO o SENZA SALE L’indicazione è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.
• FONTE DI FIBRE L’indicazione che un alimento è fonte di fibre è consentita solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.
• AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE L’indicazione è consentita solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
• FONTE DI PROTEINE L’indicazione che un alimento è fonte di proteine è consentita solo se almeno il 12% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine.
• AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE L’indicazione è consentita solo se almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine.

 

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