Rendiconto
Il mio compagno è deceduto per un infortunio sul lavoro. A me l’Inail ha negato il diritto alla rendita perché non ero sposata ma convivevo da molti anni. A nostro figlio è stata riconosciuta la rendita d’importo pari al 20 per cento, anziché del 40 per cento come mi avevano detto. Ho saputo che recentemente la normativa è cambiata. In cosa consistono i cambiamenti? Cosa posso fare per far riesaminare il caso dall’Inail? lettera
A seguito del ricorso presentato da una signora che si trovava nelle sue stesse condizioni, il tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 dell’11 e 27 marzo 2009, ha dichiarato: - la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma (articolo 85, comma 1, numero 1, del Tu di cui al Dpr n. 1124/1965) che non prevede il diritto alla rendita ai superstiti anche in favore del convivente more uxorio; - l’illegittimità costituzionale della norma (articolo 85, comma 1, numero 2, del Tu di cui al Dpr n. 1124/1965) che regolamenta la misura della rendita Inail agli orfani «nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40 per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale».
La sentenza n. 86 dell’11 e 27 marzo 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – prima serie speciale – n. 13 del 1° aprile 2009. Pertanto dal giorno 2 aprile 2009 agli orfani di genitore naturale spetta la rendita Inail nella misura del 40 per cento. L’Inail, con la circolare n. 24 del 13 maggio 2009, ha fornito prime indicazioni operative in applicazione della citata sentenza precisando che devono essere riesaminati i casi pregressi da considerarsi giuridicamente esistenti alla data del 2 aprile 2009. Le consigliamo, pertanto, di rivolgersi alla locale sede dell’Inca per far esaminare se la sua situazione è da considerarsi “giuridicamente esistente” alla data del 2 aprile 2009 e valutare il da farsi.
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